DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36%)
Art. 4, c. 1 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 Dal 1.01.2012 diventa strutturale la detrazione del 36% delle spese sostenute per il recupero edilizio, mediante l'inserimento dell'art. 16-bis nel Tuir. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000,00 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengo-no, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (è eliminata la possibilità di rateazione abbreviata per i soggetti oltre 75 anni).In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Rimangono invariati gli adempimenti previsti dal D.M. 41/1998 per la fruizione dell'agevolazione
DETRAZIONE 36% PER INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE
Art. 4, c. 1 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 • Diventa strutturale anche la detrazione 36% che spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) e d) Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
• La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di € 48.000,00.

